trasmissione telematica e registro delle imprese


 

Not. Gaetano Petrelli

 

L’articolo 3, comma 13, della legge finanziaria 2002 proroga al 9 dicembre 2002 l’obbligo di presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, delle denuncie e degli atti che le accompagnano, muniti della firma digitale a norma di legge, per via telematica o su supporto informatico, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 340 (fatta sempre eccezione per le denuncie relative alle imprese individuali, ed alle imprese iscritte nel R.E.A.).

La trasmissione telematica e’ comunque possibile, in via facoltativa, anche prima della scadenza di detto termine.

Nelle ipotesi, previste dal codice, in cui gli amministratori o i liquidatori debbano chiedere l’iscrizione della propria nomina, ovvero la cancellazione della societa’ nel registro delle imprese, essendo stato abolito il deposito delle firme, appare sufficiente che i suddetti soggetti chiedano l’iscrizione o la cancellazione direttamente nell’atto notarile, e che quindi la distinta relativa alla richiesta di iscrizione sia sottoscritta con la sola firma digitale del notaio rogante o autenticante, quale soggetto incaricato dalle parti.

La norma contenente la proroga prevede poi l’emanazione di una apposita tariffa per l’imposta di bollo dovuta per i suddetti atti e denunce.